Il Decreto Monti sulle liberalizzazioni all’esame del Clima: Bocciato?
January 20, 2012 |
Una bozza del Decreto Liberalizzazioni (PDF), con data 17/01/2012, è stata pubblicata, e GiustiziaClimatica ha dato un’occhiata. Senza soffermarci sulle tante disposizioni problematiche (in particolare quelle sulle liberalizzazioni dei servizi pubblici locali!), abbiamo focalizzato l’attenzione su alcune norme specificatamente rilevanti per la politica climatica italiana del prossimo futuro. Nel Decreto ci sono tre articoli che rilevano in particolare per la futura politica italiana in materia di prospezione, coltivazione ed estrazione di risorse di idrocarburi, risorse combustibili con effetti climalteranti.
Aggiornamento: La versione finale del Decreto Liberalizzazioni ha leggermente modificato il quadro. Gli articoli relativi a prospezione e coltivazione di risorse di idrocarburi sono diventati l’articolo 16 e l’articolo 17. Sembra mancare un articolo corrispondente all’articolo 22 della bozza del 17 Gennaio che noi avevamo visionato. Lasciamo comunque l’articolo nella versione originale, fatta salva questa precisazione.
Gli articoli in questione sono l’articolo 20 (sviluppo di risorse energetiche nazionali strategiche), l’articolo 21 (in materia di promozione degli investimenti offshore) e l’articolo 22 (semplificazione e liberalizzazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi). L’articolo 20 tratta in particolare di un ampliamento delle attività estrattive già in corso in Basilicata. Ci si chiede quali saranno gli effetti, al di là di quelli climatici (più estrazioni più emissioni; più idrocarburi disponibili per la combustione, più emissioni), dato che la relazione specifica che:
Tale sviluppo risulta rallentato o impedito dalle difficoltà derivanti dall’insediamento degli impianti di estrazione di idrocarburi, spesso in competizione con altre attività di sfruttamento del territorio, generalmente di minore valore economico ma fortemente radicate e che generano occupazione
L’articolo 21 si occupa invece di investimenti offshore. In particolare va a modificare norme pre-esistenti, che prevedono due tipologie di divieti:
il primo, inerente lo svolgimento di attività riguardanti gli idrocarburi sia liquidi che gassosi in mare all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali e nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno di tali aree; il secondo, relativo ai soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale.
Tali divieti vengono ammorbiditi dal decreto, e tale ammorbidimento vuole, nelle intenzioni del governo Monti, rendere possibili attività di “ricerca e prospezione di idrocarburi in una area più vicina alle coste senza compromettere l’ecosistema”. Inoltre la relazione specifica che tra gli obiettivi vi sono quello di favorire il rimpiazzo della produzione nazionale i cui giacimenti sono arrivati a maturità, e quello di stimolare investimenti di tecnologia (Ci viene da commentare che sono investimenti nel passato, e che la situazione del clima globale preme chiaramente verso conservazione di energia e sviluppo di fonti rinnovabili, con filiere locali/zzate e a gestione diffusa).
La parte forse più emblematica della relazione, è riportata per intero, data la sua natura di, vorremmo dire, “dichiarazione di dipendenza” dalle agenzie di rating. Ecco:
Si sottolinea come lo sviluppo delle attività di prospezione e coltivazione di idrocarburi sia tra i parametri oggetto di valutazione da parte delle Agenzia di rating per la stima della solidità economica degli Stati. A titolo esemplificativo, si rileva che tra le ragioni che hanno indotto, lo scorso 9 settembre, Standard & Poor’s ad alzare il rating di Israele ad ‘A+’ da ‘A’, c’è stata proprio la decisione del governo israeliano di sviluppare le attività di ricerca e prospezione degli idrocarburi nelle proprie acque territoriali.
La relazione prevede anche il “rientro” di “almeno 40 operatori”, in seguito all’entrata in vigore della normativa prevista nel decreto, di cui buona parte presumibilmente straniere. Infatti, una delle regioni addotte nella relazione per l’ammorbidimento dei divieti è quella degli ostacoli posti, dalla vigente normativa “severa”, ad investimenti e ad attività di prospezione. Questa è una riproposizione delle reazioni dell’industria degli idrocarburi, come evidente da questo articolo dell’Assomineraria (l’associazione dell’industria mineraria e petrolifera in italia) a seguito dell’entrata in vigore della normativa ora in via di abrogazione tramite il Decreto Monti.
L’articolo 22 infine, si occupa di semplificazione e liberalizzazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. In particolare prevede l’identificazione di blocchi da assegnare con gara europea, nell’ambito delle zone del mare territoriale e della piattaforma continentale aperte alla prospezione (e in cui l’attività di prospezione di idrocarburi è libera). Interessante notare come la valutazione ambientale strategica sia posticipata ad un momento successivo al conferimento delle aree, con presumibili effetti sui possibili risultati di tale valutazione (dato che si sarebbero già assegnate concessioni esclusive ad operatori privati).
Ma questi sono solo i momenti salienti delle disposizioni contenute nel decreto, oltretutto presentate a seguito di una scansione velocicissima. Potete leggere poi l’intero testo dei tre articoli citati (PDF), e delle relative relazioni (così come il testo integrale della bozza di decreto).
Tags: idrocarburi > Italia > liberalizzazioni > Monti
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