Giornata mondiale dell’acqua: tra diritti umani e privatizzazioni
March 22, 2009 |
Oggi si è celebrata la giornata mondiale dell’acqua, istituita dall’Onu nel 1992 a Rio de Janeiro, nell’ambito dell’Earth Summit. La strada da Rio a Istanbul però, dove si è appena concluso il Word Water Forum non è stata coronata da molti successi. Un recente rapporto dell’ONU prevede che “dal 2030 metà della popolazione mondiale potrebbe essere al di sotto della soglia minima rispetto al fabbisogno giornaliero di acqua” (da repubblica.it). La già grande scarsità di acqua in molti paesi in via di sviluppo - sia da bere che per uso igienico-sanitario - è poi resa ancor più drammatica da due fattori: cambiamenti climatici e privatizzazioni.
Sul primo punto, e quindi sugli impatti negativi del surriscaldameto globale sulle risorse idriche (acqua dolce, riserve sotterranee, qualità dell’acqua, desertificazione, inondazioni e siccità) rimandiamo - per il momento - a rapporti come IPCC, Impacts, Adaptation and Vulnerability, capitolo 3, Rich countries, poor water, pubblicato dal WWF nel 2006 e all rapporto dell’ONU intitolato Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis sempre del 2006.
Sul secondo punto ci soffermiamo invece.
Il World Water forum appena concluso, nella Dichiarazione finale l’acqua è definita un bisogno umano fondamentale. La conclusione invece che è stata “evitata” - pur nella sua valenza essenzialmente politica - è stata quella di riconoscere che l’acqua è un diritto umano. Questo ripropone dichiarazione del passato che hanno operato secondo la stessa distinzione (tra bisogno fondamentale e diritto umano), in modo tale da considerare l’acqua principalmente come un bene economico, cui si deve attribuire un valore economico attraverso il meccanismo dei prezzi di mercato, che consentono il recupero del costo totale di produzione (profitto incluso), secondo il modello del total cost pricing.
A questo proposito è bene ricordare la natura del World Water Forum. Il Forum è principalmente espressione di due entità: la Banca Mondiale e il World Water Council, il quale fa parte di un network di agenzie ed organizzazioni (quali lo IUCN, lo UNDP, l’UNESCO etc.) che orbita attorno alle multinazionali dell’acqua, ed in particolare alle grandi francesi: Veolia e Suez. Entrambe queste entità sottostanti il Forum sposano la visione della privatizzazione come modalità di diffusione dell’accesso all’acqua (per maggiori dettagli rimandiamo al rapporto Controlling the agenda at WWF [World Water Forum] - the multinationals’ network).
Chiaramente quesa struttura alimenta un modello gestionale privato che, nonostante i molti fallimenti nel Sud del mondo durante gli anni ‘90 - come ampiamente testimoniato ad esempio dal rapporto Acqua: per un modello pubblico di gestione - successi, lotte e sogni- continua ad essere perseguito per garantire profitti privati a fronte dell’appropriazione di beni pubblici in nome dell’efficienza tecnico-scientifica ed economica della gestione.
La configurazione e qualificazione dell’acqua come un diritto umano mal si sposa con questa visione, dal momento che un tale riconoscimento verrebbe a gravare gli Stati - e gli eventuali gestori privati - di obblighi di fornitura di un servizio (il “livello minimo essenziale”) sanciti dal diritto internazionale secondo il modello del “rispetta, proteggi e realizza” e passibile di rimedio giudiziale (nazionale ed internazionale). Ma pur con il supporto di molta letteratura accademica giuridica, e nonostante il famoso commento generale n.15 (sull’attuazione della Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali - adottato dal Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Economici, Sociali e Culturali, nel novembre 2002) abbia dato indicazioni interpetative alle parti del relativo Patto Internazionali Diritti Economici, Sociali e Culturali, ai fini del riconoscimento del diritto all’acqua come “sottostante” due articoli del Patto - l’articolo 11 (diritto ad un adeguato standard di vita) e l’articolo 12 (diritto alla salute) - il diritto all’acqua non è ancora generalmente[1] ed esplicitamente riconosciuto come norma, né positiva né consuetudinaria. E come rilevato in più sedi, un tale esplicito riconoscimento aumenterebbe fortemente la pressione verso una effettiva promozione e realizzazione (pur nel quadro della “realizzazione progressiva”) di tale diritto, e quindi, fondamentalmente, della messa in atto delle condizione per un’effettivo accesso all’acqua per quello che oggi sono circa 2 miliardi e mezzo di persone, e che verosimilmente arriveranno a quasi 4 miliardi nel giro di qualche decade.
Per concludere, proponiamo un estratto da un articolo di repubblica del 2008, in materia di privatizzazione dell’acqua in Italia:
“Giù le mani dall’acqua del sindaco. Dal Piemonte alla Sicilia, nell’Italia bastonata dalla crisi è nata una nuova resistenza, contro la privatizzazione dei servizi idrici. Una resistenza che parte dal basso e contesta non solo il Governo, ma il Parlamento, che il 6 agosto, mentre il Paese era in vacanza, ha approvato una norma-bomba (unica in Europa) con il “sì” dell’opposizione. Non se n’è accorto quasi nessuno: quel pezzo di carta obbliga i Comuni a mettere le loro reti sul mercato entro il 2010, e ciò anche quando i servizi funzionano perfettamente e i conti tornano. Articolo 23 bis, legge 133, firmata Tremonti. La stessa che privatizza mezza Italia e ha provocato la rivolta della scuola. Leggere per credere. Ora i sindaci hanno letto. Quelli di destra e quelli di sinistra. E subito hanno mangiato la foglia. «Ci avete già tolto l’Ici. Se ci togliete anche questo — dicono — che ci rimane?» La partita è chiara: non è solo una guerra per l’acqua, ma per la democrazia. Col 23 bis essi perdono contemporaneamente una fonte di entrate e la sorveglianza sul territorio [...] Lo scenario è inquietante: bollette fuori controllo, e i cittadini con solo un distante “call center” cui segnalare soprusi o disservizi. Insomma, l’acqua come i telefonini: quando il credito si esaurisce, il collegamento cade….”
Per finire, un link al sito del movimento internazionale Water Justice.
Note
[1] Il diritto all’acqua è riconosciuto positivamente in due stumenti di diritto internazionale: La Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione sulle donne, all’articolo 14.2, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, all’articolo 24.2(c).












